I. Preambulo

La Federazione svizzera dei Notai si impegna per il Notariato nella Svizzera indipendentemente dal fatto se nei singoli cantoni vige il Notariato pubblico o il Notariato libero. Essa si obbliga in modo imparziale a favore del relativo tipo di Notariato, sia a livello cantonale sia a livello federale.

La Federazione svizzera dei Notai supporta i propri soci collettivi e i soci singoli, secondo scienza e coscienza e si prodiga come associazione centrale per il mantenimento di un’alta qualità del Notariato e degli atti pubblici in Svizzera.

II. Dominazione, sede e scopo

Art. 1 Dominazione

La Federazione svizzera dei Notai (detta in seguito Federazione) è un’associazione giusta gli art. 60ss CC. L’associazione è apolitica e aconfessionale.

Art. 2 Sede

La sede ed il domicilio della Federazione sono situati nel Canton Berna.

Art. 3 Scopo

La Federazione ha per scopo:

  • La salvaguardia e promozione della sicurezza giuridica e della sicurezza di circolazione nell’ambito della rogazione di atti, la difesa delle parti presenti all’atto, come pure la salvaguardia e promozione dell’indipendenza e della terzietà dei Notai.
  • La promozione del Notariato in Svizzera e l’elevazione del livello delle competenze professionali e dell’immagine della categoria professionale.
  • La rappresentanza degli interessi della categoria professionale davanti alle autorità federali e cantonali, in particolare la partecipazione attiva a progetti legislativi della Confederazione e dei Cantoni che riguardano direttamente o indirettamente il Notariato.
  • La promozione delle nuove tecnologie e l’esercizio di servizi ad uso dei soci e del pubblico.
  • La promozione della formazione permanente e la cura delle relazioni collegiali..
  • La rappresentanza degli interessi del Notariato della Svizzera in consessi e federazioni internazionali come pure nei confronti di autorità straniere.

La Federazione può collaborare con altre categorie professionali e organizzazioni.
Può esercitare attività d’impresa indipendenti o può partecipare a queste imprese, in quanto questo serve alla promozione dello scopo.

III. Socio

Art. 4 Categorie di soci

La Federazione è composta da soci collettivi e soci singoli.

Art. 5 Soci collettivi

Sono soci collettivi le associazioni cantonali dei notai riconosciute dall’assemblea generale.
La segreteria tiene una lista.

Art. 6 Riconoscimento di soci collettivi

Le nuove associazioni cantonali vengono riconosciute tramite deliberazione dell’assemblea generale.
Il riconoscimento può avvenire soltanto se l’associazione cantonale istante aderisce agli scopi della Federazione. Il rifiuto del riconoscimento non necessita di motivazione.
L’assemblea generale può revocare il riconoscimento ad un’associazione cantonale se gli statuti o lo scopo di quest’ultima non corrispondono più agli scopi della Federazione svizzera dei Notai. 

Art. 7 Soci singoli

Sono soci singoli della Federazione tutti i soci delle associazioni cantonali riconosciute.
Inoltre sono ammessi quali soci singoli i pubblici ufficiali attivi nelle associazioni non riconosciute o nei Cantoni senza associazione organizzata. Il comitato decide in merito alla loro accettazione. Il rifiuto non necessita di motivazione. L’assemblea generale può revocare la loro qualità di socio
senza darne motivi.

Art. 8 Contributi dei soci

I soci collettivi sono debitori dei contributi dei soci. Il contributo è in proporzione al numero dei soci singoli attivi quali pubblici ufficiali delle associazioni cantonali riconosciute e viene fissato su richiesta del comitato dall’assemblea generale.
I debitori dei contributi dei singoli soci sono, conformemente all’art. 7 cpv. 2, i soci stessi.
Per l’adempimento di compiti particolari l’assemblea generale, su richiesta del comitato, può decidere contributi straordinari a destinazione vincolata.
Il giorno di riferimento per la riscossione dei contributi dei soci è il 30 giugno di ogni anno civile.
I contributi dei soci vengono fatturati e incassati dalla Federazione.

Art. 9 Soci passivi

Soci singoli che non esercitano la professione, sono soci passivi. I soci passivi non hanno diritto di voto. Non possono essere organi della Federazione, fatta eccezione per i revisori.

Art. 10 Soci onorari

L’assemblea generale può nominare quali soci onorari soci o non soci che si sono distinti in modo particolare per gli scopi della Federazione svizzera dei Notai e per il Notariato in generale. Essi non pagano alcun contributo dei soci. I soci onorari, che non esercitano l’attività di notaio, non hanno alcun diritto di voto e non possono essere organi della Federazione.

IV. Organizzazione della federazione

Art. 11 Gli organi

Gli organi della Federazione sono

  • l’assemblea generale
  • il comitato
  • la conferenza dei presidenti
  • l‘ufficio di revisione

A. L’assemblea generale

Art. 12 L’organo supremo

L’assemblea generale è l’organo supremo della Federazione. Le competono i seguenti irrevocabili compiti e competenze decisionali, ossia

  • L’elezione della presidente o del presidente della Federazione
  • L’elezione degli altri membri del comitato
  • L’elezione dell’ufficio di revisione
  • L’ammissione di soci onorari
  • L’approvazione del conto annuale
  • Il rilascio dello scarico al comitato
  • La determinazione dei contributi dei soci
  • La determinazione di contributi straordinari dei soci
  • L’ammissione di nuovi soci collettivi
  • La revoca del riconoscimento di soci collettivi e soci singoli per motivi diversi da quelli esposti nell’art. 22
  • La modifica degli statuti
  • La deliberazione in merito ad affari sottopostole dal comitato
  • La deliberazione in merito ad affari sottopostole nell’ambito di assemblee generali straordinarie
  • L’adesione ad organizzazioni internazionali
  • Lo scioglimento della Federazione 

Art. 13 Composizione

L’assemblea generale è composta dai soci collettivi e singoli della Federazione.

Art. 14 Diritto di voto

I soci singoli hanno un diritto di voto individuale durante l’assemblea generale.
I soci collettivi hanno un diritto di voto corrispondente al numero dei loro soci singoli attivi quali pubblici ufficiali.
L'elenco dei soci collettivi e dei soci singoli è tenuto dalla Federazione e deve essere costantemente aggiornato dai soci collettivi. Il giorno di riferimento per la determinazione del diritto di voto delle associazioni cantonali è l'elenco aggiornato al 31 gennaio di ogni anno civile.

Art. 15  Esercizio del diritto di voto da parte dei soci collettivi

I soci collettivi esercitano il loro diritto di voto durante l’assemblea generale tramite un delegato. Essi determinano la procedura di elezione e la durata del mandato del loro delegato. I delegati possono nominare un sostituto mediante procura scritta.
I soci del comitato della Federazione possono essere delegati.

Art. 16  Assemblea generale ordinaria

L’assemblea generale ordinaria ha luogo nella prima metà dell‘anno. Di regola, la stessa ha luogo a Berna. La data dell’assemblea generale viene comunicata ai soci al più tadi con preavviso di 90 giorni.
L’assemblea generale ordinaria viene convocata dal comitato osservando un termine di 20 giorni di preavviso, con l’indicazione delle trattande e delle proposte.
Proposte di merito e di elezione da parte di soci collettivi o di almeno 20 soci singoli, che vengono sottoposte, per iscritto o per posta elettronica e motivate, al comitato al più tardi 45 giorni prima dell’assemblea generale, devono essere inserite nella lista delle trattande. Il comitato è autorizzato a fare delle controproposte. Non può essere presa una deliberazione in merito ad oggetti non inseriti nelle trattande.

Art. 17 Capacità di deliberazione

L’assemblea generale può deliberare validamente quando almeno la metà dei suoi membri collettivi è presente o rappresentata.
In caso di mancata capacità di deliberazione, l’assemblea generale deve essere chiusa e riconvocata entro un termine utile. L’assemblea generale riconvocata può deliberare indipendentemente dal numero dei soci collettivi partecipanti.

Art. 18 Deliberazione

Per deliberazioni ed elezioni vale la maggioranza semplice dei voti espressi.
In caso di parità di voto, in relazione a questioni di merito decide la presidente o il presidente con voto decisivo, in caso di elezioni decide la sorte.
Una maggioranza qualificata di due terzi dei voti espressi è richiesta per le seguenti deliberazioni:

  • modifica degli statuti
  • scioglimento della Federazione

Art. 19  Assemblea generale straordinaria

Il comitato nonché tre soci collettivi possono richiedere la convocazione di un’assemblea generale straordinaria. Le relative trattande e proposte sono da indicare e motivare per iscritto o via posta elettronica. Il comitato deve convocare l’assemblea generale straordinaria entro un termine adeguato.

B. Il comitato

Art. 20  Composizione, costituzione

Il comitato è composto da cinque a dodici membri. Il presidente nonché i membri del comitato vengono proposti per l’elezione all’assemblea generale dal comitato.
Nella composizione del comitato si deve avere riguardo delle lingue nazionali, delle regioni, dei Cantoni come pure di una adeguata rappresentanza di ambedue i sistemi di Notariato.
Fatta eccezione per la presidente o per il presidente, il comitato si costituisce da solo.

Art. 21 Periodo di carica

Il periodo di carica dei membri di comitato è di tre anni, la durata massima è di nove anni, per la presidente o per il presidente in carica 12 anni.
Soci eletti nel comitato durante il periodo di carica, terminano il periodo di carica del loro predecessore senza computo sulla durata massima della carica.

Art. 22 Compiti del comitato

Il comitato ha tutti quei compiti che non sono riservati per statuto ad altri organi della Federazione.
Egli definisce, nell’ambito di una programmazione continua, i traguardi strategici della Federazione e garantisce la loro elaborazione. Per tale scopo può formare delle commissioni speciali interne ed esterne, in particolare per l’elaborazione di audizioni e perizie.
Inoltre, il comitato ha le seguenti competenze:

  • La preparazione e la tenuta dell’assemblea generale e della conferenza dei presidenti
  • L’ammissione di soci singoli da associazioni cantonali non riconosciute o provenienti da Cantoni senza associazioni organizzate
  • L’esclusione del riconoscimento di soci singoli che non hanno versato per 2 anni di seguito il contributo dei soci
  • L’organizzazione e la sorveglianza delle finanze
  • La tenuta di contatti con autorità, organizzazioni ed altre associazioni nazionali ed internazionali
  • aL’organizzazione di manifestazioni

Art. 23 Deliberazione

Il comitato delibera con la maggioranza semplice dei membri presenti.
In caso di parità di voto, spetta alla presidente o al presidente il voto decisivo.
La deliberazione può avvenire pure per iscritto o via posta elettronica.

Art. 24 Il segretariato generale

La segretaria generale o il segretario generale dirigono la segreteria della Federazione ed espletano tutti gli affari correnti secondo le indicazioni del comitato nel rapporto di dipendente o di mandato. Essa o esso non sono membri del comitato, ma devono essere competenti nell’ambito della rogazione degli atti pubblici e del Notariato.
Essa o esso verranno coinvolti nel lavoro delle commissioni speciali ed eseguono i loro mandati.
Il comitato rilascia una distinta dei compiti.

Art. 25 Rappresentanza verso l‘esterno

La Federazione è vincolata verso l’esterno con la firma collettiva della presidente o del presidente o della vice presidente o del vice presidente con un altro membro del comitato o con la segretaria generale o il segretario generale.

C. La conferenza dei presidenti

Art. 26 La conferenza dei presidenti

La conferenza dei presidenti è preposta per la comunicazione e per la coordinazione dell’attività della Federazione e dei soci collettivi e ha luogo, di regola, una volta l‘anno. L’ordine del giorno viene fissato dal comitato dopo aver sentito i soci collettivi.
La conferenza dei presidenti ha una funzione consultiva. Essa può incaricare il comitato con la maggioranza semplice dei voti espressi di trattare un oggetto e di elaborare delle proposte di soluzioni e di sottoporle per deliberazione all’assemblea generale.
La convocazione di una conferenza dei presidenti straordinaria può essere richiesta dal comitato o da tre soci collettivi per iscritto o via posta elettronica; la richiesta deve essere motivata.

D. L’ufficio di revisione

Art. 27 I revisori

I conti della Federazione sono revisionati da persone fisiche o giuridiche competenti nel ramo. Essi vengono eletti per una durata di tre anni. La durata massima della carica per persone fisiche è di nove anni.
Essi presentano un rapporto all’assemblea generale in merito al risultato dell’esame e fanno la loro proposta in merito all’approvazione dei conti.
Il rapporto di revisione e la proposta possono essere presentati oralmente o per iscritto rispettivamente per posta elettronica.

E. Commissioni e gruppi di lavoro

Art. 28 Commissioni e gruppi di lavoro

Il Comitato può costituire commissioni e istituire gruppi di lavoro per determinati compiti.

V. La comunicazione

Art. 29 Principio

La comunicazione all’interno della Federazione nonché tra la Federazione ed i soci collettivi nonché i soci singoli avviene di principio per posta elettronica. Lo stesso vale per la convocazione dell’assemblea generale e della conferenza dei presidenti.

Art. 30 Consultazioni

Il comitato può eseguire delle consultazioni in relazione a questioni di merito per posta elettronica. I soci collettivi sono tenuti a parteciparvi.

Art. 31 Newsletter

Il comitato informa regolarmente i soci collettivi sulla sua attività. Il comitato pubblica all’attenzione dei soci singoli regolarmente una newsletter.

VI. Disposizioni finali

Art. 32 Responsabilità

La Federazione viene finanziata di regola tramite contributi dei soci collettivi e dei soci singoli conformemente all’art. 7 cpv. 2. Per i suoi debiti la Federazione risponde soltanto con il suo patrimonio. Tutti i soci, fatta eccezione per l’obbligo di versare i contributi fissati nell’assemblea generale, sono liberati da ogni responsabilità. Una responsabilità solidale dei soci è esclusa.

Art. 33 Liquidazione

Il comitato provvede alla liquidazione della Federazione. La sostanza rimanente viene devoluta a favore dei soci collettivi in proporzione ai loro diritti di voto.

Art. 34 Entrata in vigore

Questi statuti sono stati approvati nell’assemblea costitutiva del 5 febbraio 1988 a Friborgo e sono entrati in vigore in quella data.
Sono stati rivisti il 28 giugno 1996 a Lenzburg, il 17 novembre 2011 a Ostermundigen, il 30 ottobre 2014 a Berna, il 26 aprile 2018 a Berna, il 28 marzo 2019 a Berna, nonché il 29 giugno 2020 a Berna.

Berna, 29. Juni 2020